L'iscrizione agli ordini spagnolo ed italiano > iscrizione ordini
L'ultimo passo da compiere resta l'iscrizione all'albo professionale spagnolo e immediatamente dopo a quello italiano.
Quest'ultimo passo da compiere è decisamente più delicato dei precedenti. Sono proprio le scelte attuate durante l'iscrizione all'ordine spagnolo che possono pregiudicare il riconoscimento del titolo di Avvocato in Italia, se non effettuate con il dovuto know how possono trasformarsi in errori IRREPARABILI rendendo vano tutto il lavoro svolto fino ad ora...
Purtroppo, per molti patrocinatori legali e molte agenzie del settore, la via spagnola rappresenta solo ed esclusivamente un valido escamotage per eludere l'esame di stato, screditando cosi' tutti quei professionisti che affrontano questo percorso con il fine di aumentare la propria professionalità e spendibilità nel mercato comune europeo. Il consiglio dell'ordine italiano, a sua volta, e' stato costretto a definire una linea di confine che non si deve oltrepassare se non si vuole essere identificati come turisti forensi effettuando un chiaro abuso di diritto (vedi parere del CNF del 25/06/2009). Proprio sulla base di una chiara interpretazione del predetto parare, abbiamo sviluppato e messo a punto una soluzione alternativa, capace di garantirci un efficace distacco dai tanto discussi “turisti forensi”.
Altro punto estremamente allarmante lo abbiamo sul fronte spagnolo. Di recente e' stata emessa una sentenza dal governo spagnolo dove si ordinava l'immediata cancellazione da un ordine di ingegneri, circa 60 iscritti, affermando che una tale concentrazione di iscritti in un unica circoscrizione provenienti da un comune paese estero ( anche se anch'esso comunitario )costituiva un abuso di diritto, creando così un precedente e una breccia per poter attaccare in futuro ormai prossimo anche tutti gli italiani che attualmente sono iscritti presso l'ordine degli Avvocati di Madrid il quale raccoglie ad oggi il 98% degli italiani che percorrono e hanno percorso la via spagnola in questi anni. Altro anello debole in questa catena è che per iscriversi a Madrid viene richiesta una dichiarazione di "esercizio in esclusiva per conto altrui" che, allo stato dei fatti non può essere rilasciata se non costituendo un atto illecito più che sufficiente per dare fondamenta a una cancellazione in Spagna e di conseguenza anche in Italia.
Ecco perché alla tradizionale e fin troppo semplice iscrizione presso l'ordine di Madrid, Iuris Consult™ S.r.l., anche in questo caso, prende una posizione totalmente contro corrente, NON iscrivendo piu' NESSUNO a Madrid salvo esplicita richiesta accompagnata da un documento che solleva Iuris Consult™ S.r.l. da ogni responsabilità collegata ad esso.
Entrando nello specifico...
I servizi che Iuris Consult™ S.r.l. ha offerto alla sua clientela, in ambito di conseguimento dell'omologazione della laurea magistrale in giurisprudenza con il titolo spagnolo di licenciado in derecho, sono sempre stati fondati sull'elevata professionalità ancorata all'approfondimento e lo studio della normativa attualmente vigente sia in Spagna che in Italia.
Preliminarmente al proseguo di questo excursus è opportuno ricordare che la fase della valutazione nel merito da parte di una istituzione universitaria spagnola rappresenta un elemento molto importante che è possibile raggiungere dopo un intenso periodo di studio e di approfondimento.
La cosiddetta "via spagnola" rappresentata come facile scorciatoia atta ad eludere la nostra normativa nazionale in materia, risulta una grossolana caricatura che contribuisce sostanzialmente a screditare tutti quei professionisti che decidono di intraprendere detto procedimento.
Ciò è oggi ampiamente dimostrato dall'ulteriore percorso professionale che occorre concretare affinché un cittadino comunitario italiano possa ottenere l'abilitazione ad esercitare come avvocato anche nel nostro Paese.
L'ultima considerazione fornisce l'abbrivio per affrontare il tema oggetto di pronunce da parte del CNF.
E' innegabile che il massimo organo dell'avvocatura italiana ha sicuramente contribuito a fare un punto di notevole chiarezza riguardo a ciò che è la materia dello stabilimento professionale in un paese diverso da quello in cui si è ottenuto il titolo. Tale riflessione è contenuta nell'ormai noto parere del 25/6/2009 e precisamente il n. 17.
Il documento testé citato e che ha suscitato critiche, perplessità e anche timori contribuisce invero a esplicitare il fatto che chi intraprende percorsi consentiti dall'Unione Europea non si senta un cittadino e, tanto meno, un professionista di serie inferiore.
Il parere, prima di entrare nel merito della materia indagata, fa il punto su ciò che attualmente è previsto per il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, e che viene regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con un D.Lgs. 6/11/2007 n. 206.
Per ottenere il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, così come di altri titoli professionali conseguiti nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, è possibile intraprendere il procedimento per il riconoscimento dei titoli professionali come previsto dalla normativa poc'anzi ricordata, attuatrice della direttiva 2005/36/CE, per l'appunto relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La prova attitudinale di cui trattasi è contenuta nel Regolamento di attuazione approvato con D.M. 28 maggio 2003, n. 191 e previsto all'art. 9 del D.Lgs. 115/1992 (sostituito dal D.Lgs. n. 206/2007)
In tale contesto normativo (riconoscimento del titolo professionale) è prevista la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, al fine di verificare e garantire che il medesimo sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del paese di stabilimento.
Ai fini di detta prova attitudinale le autorità competenti predispongono un elenco di materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, siano orientate ad inverare le condizioni essenziali per poter esercitare la professione, di cui si chiede il riconoscimento, nel territorio dello Stato.
Tuttavia, sempre dalla citata normativa vigente, possono essere dispensati dalla prova attitudinale coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo (Sezione avvocati stabiliti).
Infatti, a ulteriore chiarimento, va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo di origine, come previsto dall'art. 6 D.Lgs. n. 96/2001 esistendo, inoltre, la possibilità di ottenere l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (avvocato), però fruendo della procedura di integrazione prevista dagli artt. 12 e ss. del citato D.Lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo di avvocato sia quello previsto dal D.lgs. n. 96/2001 sia quello previsto dal D.Lgs. n. 206/2007, presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.
Nel merito la direttiva sul diritto di stabilimento consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 27/1/1992 n. 115. In tal modo potrà iscriversi nell'albo degli avvocati ed esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Durante il periodo dei tre anni l’avvocato rientrerà nella categoria degli "avvocati stabiliti", e dunque:
- iscrizione in apposita sezione dell’albo;
- nella attività professionale, l'avvocato stabilito, per attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato.
- non sussiste invece alcuna limitazione rispetto all’attività stragiudiziale;
- per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, l'avvocato stabilito, oltre a dover agire d’intesa con un professionista dello Stato ospitante, deve dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito;
- deve rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dettate dall’ordinamento italiano;
- L'avvocato stabilito non può avvalersi del titolo di avvocato italiano fintanto che non sia intervenuta l'integrazione;
- L'avvocato stabilito deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell’Ordine.
Trascorsi regolarmente i tre anni l’avvocato stabilito per cui ricorrano i requisiti richiesti dalla normativa vigente è dispensato dalla prova attitudinale, diventa avvocato integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante.
Le fonti normative fin qui richiamate affondano le loro radici giuridiche nel più ampio terreno della costruzione, sempre più effettiva e reale, dell'Unione Europea e però viene messo in evidenza che fra i tanti diritti e le tante libertà concesse da quel processo di costruzione vi siano anche importanti doveri a cui è necessario ottemperare. Se è innegabile che l'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo dei valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
Nell'ottica di quanto sopra risulta ancor più convincente l'assunto per cui, fatte salve le libertà e le conseguenti opportunità che l'UE garantisce ai propri cittadini, rimane però assodato che di tali diritti non è possibile, nell'interesse generale, abusarne.
Ne risulta che appare sempre più necessario attuare un percorso complessivo che si svincoli, rimanendo su un terreno di realtà dei fatti, da ciò che potrebbe indurre ad una interpretazione dello stesso come costruzione di puro artificio e con conseguente abuso del diritto.
Per chiunque voglia intentare un procedimento complessivo che offre molteplici opportunità anche e sopratutto oltre i confini del territorio nazionale è tenuto ad operare affinché divenga realmente dimostrabile l'incremento, da un lato, della formazione accademica e, dall'altro, l'acquisizione di concrete esperienze nell'ambito di attività professionale svolta all'estero.
In questo caso l'incremento del patrimonio professionale non può che essere concretizzato se non con l'approntare una valida piattaforma giuridica che consenta l'esercizio in concreto della professione all'estero, anche al fine di rendere attuali le garanzie, anche costituzionalmente tutelate, che l'ordinamento forense richiede.
In ultimo e a complemento dell'articolato procedimento in oggetto non risulta inutile fare il giusto riferimento alla più ampia cornice giuridica espressamente voluta a nell'ambito delle opportunità garantite dal complesso comunitario.
Infatti è vigente una direttiva inerente la libera prestazione dei servizi e in particolare la Direttiva 249/1977/CE recepita in Italia con L. 9/2/1982 la n.31 che consente la libera prestazione dei servizi professionali in ogni Stato europeo, senza alcuna preclusione che possa dipendere dalla cittadinanza o dalla residenza del cittadino interessato.
Nel caso della professione forense ogni avvocato è ammesso a prestare liberamente i propri servizi professionali in altro Stato europeo - lo Stato ospitante - con il titolo dello Stato in cui ha acquisito il titolo, certamente senza il diritto di utilizzare il titolo di avvocato del Paese che lo ospita e soltanto in via occasionale e saltuaria, non essendo previsto da questa direttiva il diritto di stabilirsi definitivamente nel paese ospitante. Ovviamente quanto appena espresso delle essere letto e interpretato di concerto alla successiva evoluzione comunitaria sopra citata e commentata, nonché dai successivi interventi della stessa CE, recepiti ed attuati dal Legislatore italiano.
Ed é sulla base di tutto questo che la Iuris Consult™ S.r.l. propone, aperto a TUTTI, il nostro pacchetto PERSONALIZZATO sulle singole esigenze di ogni cliente, che predispone tutto il necessario per poter concretamente dimostrare, senza dover ricorrere a qualche falso certificato di qualche studio legale compiacente, la tua effettiva permanenza in Spagna e il tuo effettivo esercizio professionale in terra iberica.